Art. 6.
(Fondo di solidarietà nazionale per gli animali d'affezione).

      1. È istituito presso il Ministero della salute il Fondo di solidarietà nazionale per gli animali d'affezione, di seguito denominato «Fondo», allo scopo di provvedere al finanziamento delle convenzioni di cui all'articolo 2.
      2. Al Fondo è assegnata la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2007.
      3. Per gli anni successivi al 2007, la dotazione finanziaria del Fondo è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.